E' noto che, nelle Istituzioni di Gaio, dopo una breve parte introduttiva in cui si definiste il diritto attraverso una sua partizione (ius commune/ius proprium, Gai. 1,1) e le sue fonti (Gai. 1,2-7), si imposta la sistematica di esso sulla famosa tripartizione: personae, res, actiones (Gai. 1,8), e viene poi dedicato il libro primo alla trattazione de iure personarum. Di questo ius si sottolinea subito l'articolarsi, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi; ma questa divisio, anche se summa, come pure quella fra persone sui iuris e alieno iuri subiectae (Gai.1, 48), od altre, non impediscono, nel quadro della elaborazione di un discorso generatim, l'utilizzazione del concetto giuridico unitario di homo in funzione di categoria sistematica generale.
Schipani, S. (1990). Alcune osservasioni sulla concettualizzazione giuridica dell’uomo nel sistema romanista in Europa e in America Latina. Revista Chilena De Historia Del Derecho, (16), Pág. 47–58. https://doi.org/10.5354/rchd.v0i16.23973